In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo per i noti problemi causati dalla pandemia da Covid‑19, molte persone hanno perso il lavoro, molti lo perderanno e tanti altri cesseranno le proprie attività.
Proprio a causa di ciò, nell'ultima settimana di agosto si sono rivolte al mio studio alcune persone che hanno perso persino la speranza davanti a situazioni debitorie ormai insostenibili, proprio a causa della mancanza di un reddito.
Allo stato delle cose non pare che la situazione andrà migliorando, ma non voglio qui tirarmi le ire di nessuno, né tanto meno voglio passare per un pessimista di professione. Sia mai! Esiste però una possibilità, ancora poco praticata in verità, per risolvere il problema dei tanti, troppi debiti. Colgo quindi l'occasione per fare qualche cenno alla procedura cosiddetta "di sovra indebitamento", che è stata introdotta dal nostro legislatore con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, la cosiddetta "legge salva suicidi".
Legge che ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per aiutare i cosiddetti sovra indebitati a far fronte ai debiti contratti, affinché — senza troppi sacrifici — riescano ad estinguerli e, al contempo, evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive quali i pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi: il classico pignoramento della casa, dell'automobile o il pignoramento del quinto dello stipendio, per intenderci.
Viene così delineato il concetto di sovra indebitamento, inteso quale: "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (ex art. 6, comma 2, lett. a). Per correttezza, devo però precisare che la vecchia legge fallimentare, nonché la legge "salva suicidi" di cui sto parlando, lasceranno il posto al nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che introdurrà alcune novità frutto di orientamenti della giurisprudenza, ma che qui non intendo affrontare.
Detto ciò, senza entrare in tecnicismi giuridici, il mio intento è di rendere noto che di fronte all'avanzare della crisi economico-finanziaria nata nel 2008, il nostro legislatore si era preoccupato di consentire al fallito che fosse anche "imprenditore meritevole" di liberarsi definitivamente dei debiti residui e di iniziare una nuova attività imprenditoriale. La riforma però non si era tuttavia occupata di tutta quell'ampia platea di soggetti cosiddetti "non fallibili" che, pur trovandosi in situazione di grave inadempienza, non risultavano assoggettabili alle procedure concorsuali allora esistenti.
Al riguardo, la casistica è apparsa subito di non poco conto poiché, accanto ai consumatori (i privati cittadini) in difficoltà finanziaria, vi erano tutta una serie di figure professionali non fallibili come ad esempio: gli imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, i professionisti, le società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit e le start-up innovative. Tutti soggetti ai quali, in generale, era precluso accedere a strumenti quali l'esdebitazione, la transazione fiscale e l'accordo di ristrutturazione.
Pertanto il legislatore ha partorito la legge di sovra indebitamento al fine di offrire uno strumento per la ristrutturazione dei debiti e la gestione negoziale della crisi anche ai soggetti "non fallibili". In estrema sintesi, la procedura ha inizio con il deposito, presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovra indebitato, dell'istanza di nomina del professionista incaricato denominato Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (OCC).
Questo organismo assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. In particolare, l'OCC ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di sovra indebitamento e contemporaneamente tutelare i creditori. L'OCC è di ausilio al Giudice e svolge il ruolo di liquidatore giudiziale in 3 procedimenti distinti, ognuno con caratteristiche specifiche:
- Il piano del consumatore — si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo (durata media 6/7 anni).
- L'accordo di ristrutturazione dei debiti — può essere presentato da enti e imprese non fallibili. A differenza del piano del consumatore, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza e prevede il consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l'accordo è omologato.
- La liquidazione del patrimonio — il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori al fine di fronteggiare i propri debiti. Il Tribunale provvede a nominare un liquidatore per la vendita dei beni, salvo i beni e crediti impignorabili, i beni alimentari, stipendi, salari ecc., e provvede a pagare, pro quota, tutti i debiti.
In conclusione, la Legge n. 3/2012 attualmente rappresenta un valido strumento processuale per risollevarsi dal "peso" dei debiti e, in tempi ragionevoli, riabilitarsi in società.
È la giusta soluzione per fronteggiare anche i fenomeni delittuosi — come l'usura — che, nelle situazioni di stato di bisogno e di necessità, trovano terreno fertile per insinuarsi.
Sperando di avere fatto in questo piccolo intervento un quadro chiaro della procedura di sovra indebitamento, ancorché per sommi capi, concludo con una frase piuttosto conosciuta del poeta romano Ovidio:
"Multa rogant utenda dari, data reddere nolunt."
(Le donne chiedono sempre denaro in prestito, ma non lo restituiscono mai.)