INQUILINO NON PAGA IL CANONE DI AFFITTO. E IO CAMBIO LA SERRATURA!



Autore: avv. Alessandro Taiola (https://studiolegaletaiola.it)


Vivere in una piccola comunità come la nostra, in una realtà economica come quella della provincia di Brescia, ancora oggi, una delle città più ricche dell'Italia, potrebbe far pensare di essere "immuni" a situazioni "critiche" che spesso si verificano in città metropolitane o in zona d'Italia meno sviluppate.

Purtroppo negli ultimi anni si stanno intensificando anche nel nostro territorio sempre più casi di "giustizia fai da te" a cui, peraltro, ho dovuto assistere in prima persona. Gli esiti, spesso, sono stati (fortunatamente) comici, ma in alcuni casi si è dovuto porre rimedio a situazioni incresciose.

Mi spiego meglio. Sono molti ormai gli episodi in cui un locatore (proprietario dell'immobile) mi ha chiesto (ma spesso la "frittata" era già stata fatta) se era possibile cambiare la serratura di casa del proprio conduttore (inquilino) moroso estromettendolo di fatto dall'abitazione concessa in locazione. In altri casi, invece, ho assistito Tizio che aveva staccato le utenze domestiche dell'inquilino che non pagava i canoni di locazione, oppure chi ha ben pensato di rimuovere gli infissi di casa! C'è chi, invece, ha "sequestrato" il gatto del proprio inquilino al fine di farsi pagare l'affitto, oppure chi ha vietato l'utilizzo delle pertinenze (garage, giardino, cantina, cortile…) sino al pagamento del canone previsto, oppure chi ha minacciato il conduttore brandendo un bastone e "invitandolo" ad uscire di casa velocemente, oppure chi ha semplicemente inviato una lettera di minacce all'inquilino presagendo un futuro nefasto per lui e la di lui famiglia, (riporto) "se non te ne vai dalla mia casa entro…"

Ora, la casistica è infinita ed è fortemente acuita dalla lentezza dei tempi della Giustizia, dal momento economico che sta attraversando il Paese, dalla crisi dei valori e della moralità.

Il concetto fondamentale che deve essere assimilato, comunque, è solamente uno e pare sia stato dimenticato dalla maggior parte di noi: un conto è la tutela degli interessi di parte, una cosa è la tutela dei diritti.

Le due cose spesso stridono. Cioè, è giusto tutelare il proprietario di casa che non riceve il canone di locazione, ma, è necessario comprendere che in una civiltà, in un c.d. "stato di diritto", è fondamentale riconoscere il diritto di chi versa in difficoltà economiche a vedersi riconosciuto un tetto o comunque ad essere aiutato a sopperire a quel momento (molto spesso) di disperazione. Ancora di più' nel caso in cui siano coinvolti minori.

Chi è tenuto ad intervenire in queste situazioni? La società stessa, quindi le "Istituzioni" che di questi tempi non riescono più, loro malgrado, ad agire per mancanza sia delle risorse economiche necessarie, sia la cronica mancanza di strutture idonee ad accogliere le persone disagiate.

Ora, non è mia intenzione svolgere dissertazioni di ordine politico, sociologico o filosofico, e tanto meno vorrei fare un'omelia, ma ritengo importante che venga assorbito questo concetto fondamentale per il vivere comune, il rischio è quello di andare alla deriva, verso una società che si fa giustizia da sé ed i cui esiti potrebbero essere drammatici.

Ad ogni buon conto ricordo che integra il reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" previsto dall'art.392 del codice penale: "Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro . Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione."

Quindi anche se l’inquilino non sta provvedendo al pagamento dei canoni di locazione e alle spese delle utenze, il proprietario di casa non può disdettare il contratto di fornitura dell’energia elettrica, anche se a sé intestato, o, peggio, sostituire la serratura, estromettendo il conduttore dall’immobile, ma deve invece agire con l’azione di sfratto per morosità, sebbene i tempi di un’azione di sfratto siano estremamente lunghi e, a volte, l’esigenza di rientrare nell’immediato possesso dell’immobile e delle chiavi di casa sia superiore allo stesso valore dei canoni non scaduti, la legge, come abbiamo testé visto, è assai rigorosa con chi si fa giustizia da sé.

Di più, integra il ben più grave reato di "violenza privata" previsto dall'art.610 del codice penale: " Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339 c.p. " Cioè, le pene sono aumentate, "se la violenza o la minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi…" Concludo con una frase contenuta nel Nuovo Testamento, per ricordare a me stesso quanto sia difficile e complesso essere un cristiano - dalla Lettera di Giacomo, (1, 22-24): "Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi; perché, se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era".