AUTOMOBILE ABBANDONATA NEL PARCHEGGIO CONDOMINIALE: CHE FARE?



Autore: avv. Alessandro Taiola (https://studiolegaletaiola.it)


Ben più di una volta sono stato chiamato da un condomino “furioso” o dall’amministratore di un Condominio, a sua volta esasperato dai comproprietari “furibondi”, per risolvere il problema dell’automobile abbandonata per mesi, a volte addirittura per anni, nel parcheggio condominiale.

Ottenuto il primo risultato di dissuaderli dal prendere iniziative c.d. “contra legem”, quale la rimozione dell’autovettura di propria iniziativa (che salvo situazioni ben circostanziate, è vietato fare in quanto tale soluzione potrebbe raffigurare il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” ai sensi dell’art.393 c.p.) veniamo ad affrontare la questione passo dopo passo.

Per prima cosa bisogna chiarire se l’automobile abbandonata nel cortile condominiale, manca o meno della targa, sia o meno assicurata, sia o meno in regola con il pagamento della tassa automobilistica c.d. “bollo”, sia in pessimo stato di conservazione e/o priva di componenti.

La Cassazione con più pronunce, ma in particolare richiamo la sentenza n. 40747 del 02 ottobre 2013, ha stabilito che si deve considerare fuori uso “sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione. L'auto abbandonata sarà pertanto da considerare quale rifiuto speciale qualora appaia, visto il suo stato, evidente la volontà del proprietario di non servirsene più”. In questo caso, il comportamento del reo sarà sanzionato (al pari dell'abbandono per strada degli altri rifiuti speciali) ai sensi degli articoli del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 c.d. “Codice dell'Ambiente”.

Quindi deve essere chiaro che costituisce vero e proprio reato abbandonare sia su suolo pubblico, così come su suolo privato, un veicolo in pessimo stato di conservazione e privo dei vari componenti. Ciò posto, ritengo sia necessario precisare che il veicolo fermo da anni nel parcheggio del condominio in quanto sottoposto a sequestro amministrativo o penale, non può certamente essere considerato quale rifiuto speciale.

Aggiungo che anche il Codice Civile ci viene in aiuto sul punto. Infatti basti semplicemente ricordare che l’art.1102 c.c. vieta l’utilizzazione della cosa comune in danno degli altri comproprietari. Fatte queste necessarie premesse, quali sono i rimedi che possiamo attuare? Ovviamente bisogna valutare caso per caso.

Per prima cosa è necessario verificare se il comportamento posto in essere dal terzo con l'abbandono del veicolo impedisca a qualcuno di utilizzare liberamente il proprio veicolo o impedisca l’accesso al proprio garage, in questo caso tale comportamento potrebbe configurare il reato di violenza privata di cui all’art.610 c.p.

Senza volere qui affrontare tutta la casistica sul punto, il primo rimedio che è possibile utilizzare se si è a conoscenza dell’identità del proprietario del veicolo, è quella di rivolgersi a lui direttamente a porre fine al proprio comportamento. In alternativa, è necessario rivolgersi al Tribunale istaurando una causa civile, mediante la formulazione di una domanda di provvedimento di urgenza.

Che fare se non si conosce l’identità del proprietario? Se l’automobile è provvista di targa è possibile richiedere le informazioni presso l’ufficio del Pubblico Registro Automobilistico c.d. “P.R.A.” per reperire le informazioni necessarie. Se invece l’automobile è abbandonata e addirittura priva di targa, viene classificata dalla Corte di Cassazione come vero e proprio rifiuto, con le già richiamate conseguenze penali in punto di mancato smaltimento.

Come previsto dal Codice dell’Ambiente, infatti, a mente dell’art. 255 viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro, aumentata del doppio in caso di rifiuti pericolosi. Completamente diversa è la gestione dell’automobile abbandonata in un parcheggio pubblico, in una via o (ahimè) in un’area verde pubblica. In questi casi è possibile allertare le Autorità che procederanno ai dovuti accertamenti. Accertamenti molto semplici nel caso in cui l’autovettura sia munita di targa. Dalla stessa è possibile, come spiegato, risalire al proprietario, al quale verrà data notizia del ritrovamento del veicolo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni, le Autorità potranno procedere alla rimozione forzata del mezzo. Di tale operazione deve esserne fatta notifica al proprietario. Se entro sessanta giorni dall’avvertimento il titolare non provvederà a recuperare la propria vettura, si procederà pertanto alla demolizione, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico.

Nell’ipotesi in cui l’auto abbandonata su suolo pubblico sia sprovvista di targa e non sia possibile risalire al proprietario, le Autorità dovranno innanzitutto constatare tutte le eventuali violazioni al codice della strada e verificare che il mezzo non sia stato rubato.

Terminate queste verifiche, le Autorità potranno provvedere alla rimozione dell’auto abbandonata e al suo deposito presso uno dei centri di raccolta. Se nessuno reclamerà l’automobile nel termine di sessanta giorni, come descritto in precedenza, si procederà alla demolizione della stessa, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico.

Mi piace concludere questo breve intervento citando Ruggero Bacone*, noto con l’appellativo latino di “Doctor Mirabilis” che a metà del 1200 così scriveva: “Arriveremo a costruire macchine capaci di spingere navi a velocità più forti che un’intera schiera di rematori e bisognose di un pilota che le diriga. Arriveremo a imprimere ai carri incredibili velocità senza l’aiuto di alcun animale. Arriveremo a costruire macchine alate, capaci di sollevarsi nell’aria come gli uccelli”.



*Ruggero Bacone, in inglese Roger Bacon, è stato un filosofo, scienziato, teologo ed alchimista inglese. Nacque presso Ilchester (Inghilterra) nel 1214 da una famiglia benestante, ma che per gli eventi turbolenti del regno di Enrico III d'Inghilterra, venne spogliata delle proprietà e costretta all'esilio. Bacone studiò ad Oxford. Nel 1233 divenne frate francescano e professore nella stessa Oxford. Quindi si trasferì in Francia ottenendo il dottorato presso l'Università di Parigi. Considerato uno dei più grandi pensatori del suo tempo, continuò i suoi studi a Parigi fino al 1250 per poi tornare ad Oxford. In quel periodo i due grandi ordini monastici dei francescani e dei domenicani, da poco costituiti, si contendevano il primato nel dibattito teologico. Alessandro di Hales guidava i Francescani, mentre l'ordine dei domenicani era guidato da Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. Egli fu con Thomas Hobbes, il sostenitore dell’esperienza come mezzo per acquisire conoscenze intorno al mondo. Ad colorandum voglio aggiungere che Bacone è più volte citato da Guglielmo da Baskerville (che ne sarebbe il discepolo) protagonista del Libro “Il nome della Rosa” di Umberto Eco.